Informazioni utili

In ottemperanza a quanto previsto dalle Delibere 40/2014/R/gas e 261/2014/R/gas, pubblichiamo l’allegato informativo per le richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore.

Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo, che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale.
Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro.
Il bonus sociale è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane.
Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.
Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.
I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas naturale (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all’ISEE. Il bonus sociale gas, inoltre, è cumulabile con il bonus sociale elettrico.

Ulteriori informazioni:
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654

Bonus sociale relativo alla fornitura di energia elettrica

Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica’).
Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.

Potranno accedere al bonus sociale tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW, che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro.

Hanno inoltre diritto al bonus sociale tutti i clienti domestici presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

I due bonus sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Per i soggetti che ne fanno richiesta entro il 30 aprile 2010, il bonus verrà riconosciuto retroattivamente anche per l’anno 2009.

Per accedere al bonus sociale il cittadino deve recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.

I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas www.autorita.energia.it.

Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette).

Oltre all’apposita modulistica, il cittadino che intende fare richiesta di ammissione al bonus sociale dovrà allegare copia dell’attestazione ISEE (per i casi di disagio economico) e/o della certificazione ASL (per i casi di disagio fisico), unitamente alla copia del proprio documento di identità.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it oppure il sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800 166 654.
Importante

Alcuni Comuni potrebbero ancora non essere in grado di ricevere le domande per accedere al bonus sociale. Verificare prima, presso il proprio Comune, se il servizio è attivo, oppure consultare l’elenco dei Comuni operativi, presente nei siti internet sopra indicati.

Cosa vuole dire che il mercato del gas è “libero”?

Vuol dire che a partire dal 1° gennaio 2003 tutti i consumatori (famiglie, condomini, aziende, servizi,…) sono liberi di scegliersi il proprio fornitore.
Fino al 31 dicembre 2002 tutti i clienti finali del gas (esclusi quelli con elevati consumi annui, come industrie e altri grandi consumatori) erano obbligati a comprare il gas dal fornitore locale, senza poterlo cambiare. Il decreto legislativo n. 164/00, recependo una direttiva europea, ha stabilito che dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti, anche i piccoli consumatori, sono liberi di acquistare il gas da fornitori scelti da loro.

Il mercato, prima gestito in regime di monopolio, si avvia grazie alla liberalizzazione di alcune fasi, come la vendita, a divenire concorrenziale: più operatori sul territorio venderanno il gas proponendo offerte diverse, facendosi quindi concorrenza.

Con chi avrà rapporti contrattuali il cliente finale ?

Sino al 31 dicembre 2002 un unico soggetto distribuiva e vendeva il gas ai clienti domestici e ai piccoli consumatori.
Il cliente finale aveva quindi rapporti solo con questo soggetto a cui chiedeva di essere allacciato alla rete e di attivare la fornitura, dal quale riceveva le bollette, al quale poteva rivolgere richieste di vario genere (spostare il contatore, volturare il proprio contratto ecc.).
Dal 1° gennaio 2003 chi vende il gas al cliente finale deve necessariamente essere un soggetto diverso da chi lo distribuisce.
Il cliente finale, perciò, non compra più il gas dall’impresa che “distribuisce” il gas (cioè quella che fisicamente porta il gas al contatore attraverso i tubi), ma dalle aziende che sono state autorizzate alla “vendita” dal Ministero delle Attività Produttive.
Con la liberalizzazione, il distributore effettua il solo trasporto del gas per conto delle aziende di vendita, ed è obbligato ad offrire a tutti i venditori condizioni identiche e senza discriminazioni.
Le imprese di distribuzione restano responsabili della manutenzione, della sicurezza e dello sviluppo della rete stessa.
Per continuare a vendere il gas al consumatore finale dopo il 1° Gennaio 2003, chi distribuiva il gas deve creare una specifica società di vendita, completamente indipendente da quella che lo distribuisce, che viene spesso chiamata con una ragione sociale simile (ma diversa) al nome dello stesso distributore. Il nome del venditore è quello indicato sull’ultima fattura ricevuta.

Il Glossario è uno strumento rivolto ai clienti finali di energia elettrica (alimentati in Bassa tensione) e di gas (con consumi annui fino a 200.000 Smc) che intende rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette di energia elettrica e gas, fornendo per ogni voce una semplice spiegazione.

Fasi richiesta fornitura

Chiunque desideri allacciarsi alla rete del gas metano del proprio comune di residenza, può effettuare nei nostri uffici la richiesta di allaccio.


Le fasi sono le seguenti:

a) Richiesta di preventivo:
un incaricato del distributore locale fa un sopralluogo e compila un preventivo per le spese di allaccio alla rete. L’utente è libero di accettare o meno detto preventivo; nel caso in cui lo accetti, salda presso il nostro sportello il corrispettivo, in modo da dare seguito alla pratica.



b) Allacciamento alla rete:

incaricati del distributore locale, in seguito all’accettazione del preventivo ed al saldo del corrispettivo, effettuano il collegamento alla rete gas metano e predispongono le staffe per la posa contatore.

c) Posa contatore:
l’utente produce i documenti della delibera AEEG n. 40/04 tramite il suo idraulico/installatore e li porta presso il nostro ufficio. Si procede così alla richiesta di posa contatore, che ha un costo variabile a seconda del Comune di appartenenza e del Distributore locale. Quest’ultimo esamina i documenti della delibera AEEG n. 40/04 e, in caso di riscontro positivo, fissa un appuntamento con l’utente per la posa del contatore.

 

Casi particolari:

a) Riapertura contatore:
se un contatore è stato chiuso da un precedente inquilino/proprietario di una abitazione, si può procedere, presso i nostri uffici, alla compilazione di una richiesta di riapertura. Il costo varia in base al Comune di appartenenza ed al Distributore locale. Se il contatore è stato chiuso per più di un mese, bisognerà produrre, come documentazione da allegare alla richiesta di riapertura, una “Prova di tenuta dell’impianto”, sempre tramite il proprio idraulico/installatore di fiducia.

b) Spostamento contatore:
se un utente desidera spostare la posizione del proprio contatore gas metano, può compilare presso i nostri uffici una richiesta di spostamento. Un incaricato del Distributore locale provvederà a fare un sopralluogo con conseguente preventivo. Se l’utente accetta, salda il corrispettivo e si prende un appuntamento per l’esecuzione dei lavori.

Agevolazioni Fiscali

Diversamente da come accadeva in passato, quasi tutte le attività commerciali titolari di Partita Iva oggi possono ottenere l’agevolazione sulle accise; restano esclusi, ad esempio, i professionisti, come avvocati e commercialisti.

Per essere sicuri che si abbia diritto all’accisa agevolata, occorre comunque avere una visura camerale dell’attività che si va a considerare; nella voce “Attività, albi, ruoli e licenze” è contenuto il codice ATECORI. Tale codice va confrontato con i codici ATECO presenti all’interno dell’opuscolo della Confcommercio (di seguito consultabile). Se tale codice risulta essere menzionato tra quelli che rientrano nell’agevolazione, è possibile recarsi presso una nostra Agenzia e procedere con la compilazione del modulo per la richiesta.

Cosa fa il distributore?

Il distributore, che opera sul territorio in regime di monopolio legale (ottiene la concessione dall’ente locale), gestisce la rete di distribuzione e provvede, per conto del cliente finale o del venditore, ad allacciare il cliente alla rete del gas, e a fare per conto del cliente o del venditore tutte quelle operazioni che sono connesse alla gestione dell’impianto del gas fino al contatore (attivazione e disattivazione della fornitura, spostamenti di contatori ecc).
Il distributore può anche rifiutare l’allacciamento al cliente se il suo impianto interno (la parte di impianto che collega il contatore con le apparecchiature di utilizzo del cliente) non è in regola con le norme di sicurezza.
Il distributore è anche responsabile delle attività di misura (posa, manutenzione, verifica e lettura periodica del contatore del cliente).

Cosa fa il venditore?

Il venditore acquista il gas all’ingrosso e lo vende al cliente finale. Per far arrivare il gas acquistato al cliente finale il venditore ha la necessità di farlo trasportare sulle reti di trasporto nazionale e regionale (reti di trasporto) e locali (le reti di distribuzione) e quindi, oltre a sostenere il costo di acquisto del gas, il venditore paga al gestore delle reti di trasporto l’uso della rete e delle altre infrastrutture secondo una tariffa che è fissata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Il venditore è colui che si proporrà al cliente per fornirgli il gas, ed è il soggetto con cui il cliente stipulerà il contratto per l’acquisto di gas.
Il venditore potrà anche tenere, per conto del cliente, i rapporti con il distributore per tutte quelle attività che sono connesse agli allacciamenti o ai lavori da effettuare sulla rete di distribuzione.

 

Chi garantisce la sicurezza degli impianti e a chi si potrà chiedere di intervenire in caso di pericolo?

L’impianto, fino al contatore compreso, è gestito dal distributore che è responsabile della sua sicurezza. In caso di fughe di gas il cliente dovrà contattare il numero telefonico indicato in bolletta e sarà il distributore ad intervenire con la squadra di pronto intervento.
Il cliente è comunque tenuto a rispettare la normativa sulla sicurezza degli impianti interni (la parte di impianto che collega il contatore con le apparecchiature di utilizzo del cliente).

 

Il cliente avrà rapporti solo con il venditore o anche con il distributore?


Il cliente avrà rapporti prevalentemente con il venditore che è il soggetto con cui stipulerà il contratto per l’acquisto di gas e che effettuerà tutte le operazioni previste dalle clausole contrattuali ivi compresa l’emissione periodica delle bollette. Tuttavia il cliente potrà eventualmente avvalersi della facoltà di contattare direttamente il distributore per le operazioni di sua competenza.

 

Se sono un nuovo cliente a chi devo chiedere di essere allacciato alla rete?


La richiesta di allacciamento potrà essere rivolta al venditore, che provvederà a inoltrarla al distributore.
La richiesta potrà anche essere rivolta direttamente al distributore nel caso in cui i due soggetti vogliano gestire separatamente il rapporto con il cliente, o nel caso in cui lo stesso cliente preferisca gestire i rapporti in maniera autonoma (ossia rivolgendosi direttamente al soggetto che gestisce l’operazione di allaccio).

 

Potrà accadere che in una certa zona già metanizzata non ci sia nessuno che svolga attività di vendita?


Nel caso in cui in una determinata zona non operino imprese autorizzate alla vendita, il Ministero delle attività produttive autorizza in modo temporaneo ed eccezionale la società di distribuzione a continuare a svolgere temporaneamente anche l’attività di vendita, quindi ci sarà sempre almeno un venditore in grado di offrire il servizio.

Dove reperire delle informazioni su venditori e condizioni di vendita?

La lista dei venditori autorizzati è pubblicata sul sito internet del Ministero delle Attività Produttive.
Le informazioni sulle opzioni tariffarie presentate dagli esercenti ed approvate dall’Autorità sono pubblicate sul sito dell’Autorità stessa.
Informazioni sulle condizioni specifiche potranno essere richieste ai singoli venditori o visionate sui loro siti internet.

Come si fa a cambiare il venditore?

Fatto salvo un termine di preavviso (che per i clienti caratterizzati da consumi tipici dell’uso domestico, artigianale e commerciale, non può superare i 30 giorni, a meno che il cliente e il venditore abbiano pattuito un diverso termine che deve essere esplicitamente indicato nel contratto), il cliente finale può recedere in qualsiasi momento dal proprio contratto di fornitura.
Tuttavia, se vuole evitare di restare senza gas, deve prima scegliere un altro venditore.

 

I clienti di uno stesso condominio possono scegliere venditori diversi o devono avere un unico venditore?


Le famiglie che abitano in uno stesso palazzo potranno comprare il gas da venditori diversi, ma continueranno ad avere lo stesso distributore per le operazioni di sua competenza.

 

Quanto costa cambiare il venditore ?

Il costo di questa operazione viene definito dai venditori singolarmente; non esiste un costo predefinito, uguale per tutti. Tuttavia i venditori sono tenuti ad informare i clienti dell’eventuale costo connesso all’avvio e alla chiusura del rapporto. L’Autorità vigila affinché il costi proposti dai venditori non siano tali da ostacolare la possibilità del cliente di cambiare fornitore quando lo desidera.

 

Cambiando il venditore bisogna cambiare anche il contatore?

No, perché il contatore non è di proprietà del venditore. Attualmente esso è posseduto da chi possiede la rete di distribuzione ed è gestito dal distributore che rimane sempre lo stesso anche quando il cliente cambia venditore.

 

Cambiando venditore chi legge il contatore?

Attualmente è previsto che il contatore venga letto dal distributore, salvo che il venditore richieda a quest’ultimo di effettuare in proprio tale operazione. In ogni caso è il venditore che propone al cliente la periodicità di lettura del contatore e fattura i consumi letti.

 

Chi determina il prezzo del gas che acquisto?

Il prezzo finale del gas è determinato da diverse componenti e solo per la parte relativa alla vendita il prezzo può essere determinato liberamente dal venditore.
Le altre parti che comprendono il costo sostenuto per lo stoccaggio (il deposito del gas utilizzato come riserva), il trasporto (sulle reti nazionali e regionali) e la distribuzione (sulle reti locali) del gas sono definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
L’Autorità ha stabilito che le società di vendita di gas dovranno obbligatoriamente offrire, accanto a proprie condizioni economiche, anche un prezzo di riferimento calcolato in base a criteri definiti dall’Autorità ed approvati dall’Autorità stessa.
Il prezzo di riferimento dell’Autorità costituisce una protezione del consumatore, che finirà nel momento in cui lo stesso sceglierà una proposta ritenuta migliore.
In tal modo l’Autorità, analogamente a quanto avvenuto in diversi Paesi europei che già hanno liberalizzato il proprio mercato, si pone l’obiettivo di assicurare che la scelta delle nuove condizioni avvenga in un congruo periodo di tempo e senza discontinuità con il sistema di garanzie oggi in vigore e di garantire i consumatori nelle aree in cui continuerà ad operare un unico fornitore che potrebbe modificare i prezzi in mancanza di concorrenza da parte di altri operatori.
I clienti potranno, se lo desiderano, rinunciare al prezzo di riferimento determinato dall’Autorità e accettare condizioni economiche differenti che il venditore propone alternativamente.

 

Dove trovare i prezzi di riferimento approvati dall’Autorità e le condizioni economiche offerte dai venditori?


I prezzi di riferimento approvati dall’Autorità sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità.
Le nuove condizioni economiche che saranno formulate dai venditori di gas dovranno essere adeguatamente pubblicizzate, evidenziando quelle definite in base ai criteri disposti dall’Autorità, con la pubblicazione sul proprio sito internet, su un quotidiano di ampia diffusione nell’area di interesse e nel Bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma.

 

I costi connessi all’allacciamento da chi sono determinati? Sono uguali per tutti?

Per quanto concerne i costi di allacciamento la situazione non viene modificata dall’avvento della liberalizzazione della vendita.
Infatti questi sono, come prima, stabiliti dal distributore in accordo con l’ente locale concedente, all’interno della convenzione o del contratto di servizio che i due soggetti sottoscrivono.
I costi di allacciamento possono pertanto differire da distributore a distributore, ma potranno anche essere differenti i costi che uno stesso distributore applica ai clienti finali di zone diverse. 

Con la delibera 315/2024/R/com, ARERA ha introdotto una revisione organica dei contenuti e della struttura della bolletta destinata a tutti i clienti finali: famiglie, condomìni, piccole e medie imprese, e altri usi in bassa tensione.

Il risultato è la Nuova Bolletta 2.0, pensata per offrire maggiore trasparenza, facilità di lettura e comprensione immediata dei costi.

Abbiamo aggiornato il nostro modello di bolletta seguendo le nuove linee guida.

Glossario

Il Glossario è uno strumento rivolto ai clienti finali di energia elettrica (alimentati in Bassa tensione) e di gas (con consumi annui fino a 200.000 Smc) che intende fornire una descrizione chiara della terminologia tecnica utilizzata.

Ciascun glossario è organizzato in sezioni che rispecchiano quelle presenti in bolletta:

  • il Frontespizio unificato;
  • lo scontrino dell’energia;
  • il box dedicato all’offerta;
  • gli elementi informativi essenziali;
  • gli elementi di dettaglio.

Come previsto dalla normativa in materia (Delibera ARERA 204/2025/R/com), il glossario sarà successivamente integrato con le informazioni specifiche di ciascuna offerta.

Allegati

Pronto Intervento

Pronto Intervento

Il Servizio di Pronto Intervento è gratuito e attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Clicca qui e seleziona “DISTRIBUTORI”, per accedere all’area dedicata del Portale dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e trovare il numero di telefono di pronto intervento del distributore del tuo comune.